Associazione Culturale L'era Del Cane


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Statuto

Associazione Culturale l'Era del Cane
L'associazione è stata REGISTRATA A BUSTO ARSIZIO (VA)
IL 10.04.2009 Al N° 1497 SERIE 3

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ERA DEL CANE
ATTO COSTITUTIVO
Art. 1

In data 10 Aprile 2009 hanno costituito una associazione culturale denominata:
" Associazione Culturale l'Era del Cane ".
Art. 2
L'Associazione ha sede legale in P.zza Carlo Noè n. 1 Busto Arsizio (VA)
Art. 3
L'organizzazione interna dell'Associazione è regolata dallo Statuto che, firmato dai soci
fondatori, si allega al presente Atto Costitutivo, divenendo forma e parte integrante di esso.
Art. 4
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti (se istituito da deliberazione del Consiglio Direttivo).
Le norme di funzionamento degli organi suddetti saranno contenute nell'allegato Statuto.

Associazione Culturale l'Era del Cane

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ERA DEL CANE
STATUTO
Art. 1
L'Associazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di aggregare i soci nello
sviluppo e divulgazione della cultura cinofila.
In tal senso si prefigge di predisporre ogni strumento ritenuto dal Consiglio Direttivo adatto
per configurare un'organizzazione avente come finalità la promozione e diffusione della cultura
cinofila in ogni sua forma e rientrante nell'oggetto sociale dell'Associazione.
Art. 2
L'Associazione non svolge ne attività politica e ne attività religiosa.
Art. 3
L'Associazione ha la facoltà di potersi affiliare a qualsiasi ente riconosciuto dal Ministero
dell'Interno secondo le esigenze che verranno ravvedute dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione si riserva comunque la facoltà di poter cambiare l'affiliazione, indirizzando
la sua scelta su di un organismo riconosciuto direttamente o indirettamente dal Ministero
dell'Interno, nel caso esigenze organizzative lo rendano necessario o conveniente, e senza dover
variare il presente Statuto.
Art. 4
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
1. promuovere, incrementare e valorizzare la cultura cinofila in tutti i suoi settori;
2. riunire gli appassionati cinofili attraverso l'organizzazione di manifestazioni, corsi di
istruzione cinofila e di addestramento;
3. promuovere incontri di approfondimento quali seminali e stage su argomenti di interesse in
ambito veterinario, educativo e sociale;
4. promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione al servizio degli associati, anche
mediante l'organizzazione di servizi di volontariato;
5. organizzare attività sussidiarie finalizzate al conseguimento degli scopi sociali quali la
somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
6. ogni altra iniziativa che abbia i requisiti sociali e che sia approvata dal Consiglio Direttivo;
7. possibilità di poter ottenere quote o azioni di partecipazione in società commerciali, se ciò
può portare un beneficio all'attività istituzionale dell'Associazione, e se l'operazione viene
deliberata, a maggioranza favorevole, dal Consiglio Direttivo;
8. produzione di supporti cartacei (libri, riviste, depliants, ecc.), sonori (musicassette e cd-rom),
audiovisivi (homevideo e dvd) per la documentabilità e diffusione dell'attività associativa.
Art. 5
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei conti (qualora il Consiglio Direttivo ravvisi l'opportunità di
istituirlo).

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Art. 6
L'Associazione comprende tre categorie di soci:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.
L'Associazione ha facoltà, con apposito regolamento interno, di disciplinare ulteriori
categorie di Soci prevedendone diritti e doveri che comunque non siano in contrasto con le
norme di Legge e del presente Statuto.
Art. 7
Il titolo di "Socio Fondatore" è conferito solamente al socio che ha fondato l'Associazione e
che perciò risulta firmatario dell'Atto Costitutivo originario.
Art. 8
Diviene "Socio Ordinario" il richiedente maggiorenne, che è ammesso dal Consiglio
Direttivo a partecipare alla vita associativa.
La richiesta del socio minorenne deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Diviene, inoltre, Socio Ordinario di diritto, dietro pagamento della quota associativa.
Art. 9
Il titolo di "Socio Onorario" può essere conferito dal Consiglio Direttivo a chiunque abbia
reso particolari servigi all'Associazione.
Art. 10
Ciascun "Socio Ordinario" deve corrispondere alla cassa sociale anticipatamente e
periodicamente la tassa di ammissione, decisa nell'ammontare e nella periodicità dal Consiglio
Direttivo.
Sono esenti dal pagamento obbligatorio della tassa sociale i Soci Fondatori ed i Soci Onorari.
Art. 11
I soci hanno diritto di:
- Partecipare alle assemblee con voto deliberativo.
- Frequentare i locali sociali nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Essere eletti alle cariche sociali.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; inoltre
non è in alcun modo rivalutabile.
Art. 12
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto,
l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì
impegnarsi a versare la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 10, del
presente Statuto.
Art. 13
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità (3
mesi) verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
DEI SOCI

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Art. 14
L'Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle
quote sociali.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno non oltre il 30 aprile.
Può essere inoltre convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio ne riconosca la
necessità o ne facciano motivata domanda un terzo dei soci.
Art. 15
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo tramite
comunicazione ai soci tramite lettera raccomandata, avviso nei locali sociali o tramite e-mail.
La convocazione ai soci dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per
la prima riunione. In Assemblea Straordinaria il termine di preavviso è ridotto a dieci giorni.
L'avviso può contenere sia la data della prima convocazione che della seconda. La seconda
convocazione deve essere almeno un'ora dopo la prima convocazione, e non oltre una settimana
dalla prima.
Art. 16
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando intervengono almeno due terzi dei soci
in regola con le quote sociali ed eventuali contributi sociali.
L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono considerate valide con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
In sede straordinaria invece si necessiterà del voto favorevole dei due terzi dei soci in sede di
prima convocazione, mentre basterà il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in seconda
convocazione.
Art. 17
All'atto della sua costituzione l'Assemblea nomina un Presidente.
La carica del segretario e scrutinatore dell'Assemblea costituita è affidata al Segretario
Amministrativo dell'Associazione. In sua mancanza verrà nominato dall'Assemblea un sostituto
per gli stessi incarichi.
Il diritto di voto si esercita per alzata di mano. Ogni socio può rappresentare soltanto cinque
altri soci, sempre che la delega sia stata redatta per iscritto e sottoscritta.
Art. 18
L'Assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare il rendiconto annuale dell'esercizio precedente, nonché il programma
delle attività e finanziario del nuovo esercizio;
- eleggere gli organi sociali secondo le modalità secondo lo Statuto;
- decidere sui ricorsi proposti dai soci;
- decidere sui casi di radiazione per indegnità di un socio.
Art. 19
L'Assemblea Straordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- decidere su eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- decidere su ogni altra materia a carattere straordinario;
- decidere sui casi di radiazione di un amministratore che si sia reso colpevole di atti indegni o
dolosamente posti in essere in danno all'Associazione.
DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

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Nel caso in cui debbano essere prese decisioni riservate in parte all'Assemblea Ordinaria ed
in parte all'Assemblea Straordinaria, il Consiglio Direttivo potrà indire nello stesso giorno, nello
stesso luogo ed alla stessa ora, entrambe le assemblee.
Art. 21
Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario Amministrativo il suo apposito
libro, il relativo verbale che verrà altresì sottoscritto dal Presidente.
DEL PATRIMONIO
Art. 22
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che possiede e che
perverranno ad essa a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici
e privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità mobiliari siano espressamente
destinati ad incrementare il Patrimonio in ordine al raggiungimento di fini istituzionali.
L'Associazione si riserva comunque di seguire sempre la normativa vigente in tema di
composizione del Patrimonio, nonché di acquisizione e cessione di beni sociali.
Art. 23
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle quote associative,
oblazioni, contributi, sovvenzioni, elargizioni, legati ad eredità pervenuti specificatamente per
potenziare l'Associazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone
fisiche o giuridiche.
Art. 24
Ogni esercizio avrà durata 12 mesi ed avrà chiusura il 31 dicembre.
Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo l'assemblea dei soci dovrà approvare il
rendiconto consuntivo preventivamente redatto in forma di progetto dal Consiglio Direttivo.
Art. 25
L'amministrazione contabile dell'Associazione è affidato al Segretario Amministrativo
secondo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.
Art. 26
Il Presidente ha facoltà di controllo sui conti dell'Associazione, nonché sui libri sociali.
Art. 27
L'Associazione dispone di un fondo cassa necessario a far fronte alle spese sociali.
Ogni intervento di carattere ordinario e straordinario sulla cassa sociale è rimesso al
Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente
(gli interventi straordinari sulla cassa sociale effettuati dal Vice Presidente dovranno avere
carattere d'urgenza, e dovranno essere poi ratificati dal Consiglio Direttivo).
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 28
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero
massimo di sette membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.
I consiglieri sono liberamente rieleggibili.
Qualora venissero a mancare uno o più amministratori, prima della conclusione del mandato,
i restanti membri del Consiglio dovranno:
- convocare l'Assemblea dei Soci entro trenta giorni, se il numero degli amministratori
dimissionari costituisce la maggioranza del Consiglio. Nel caso non avvenga tale convocazione,
Art. 20

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e nel caso sia stato istituito un Collegio dei Revisori, spetta al Presidente del Collegio dei
revisori il compito di convocare l'Assemblea dei Soci;
- decidere se procedere a cooptazione, nominando i nuovi amministratori, se il numero degli
amministratori ancora in carica costituisce la maggioranza del Consiglio. Qualora si decidesse
di cooptare, i nuovi membri del Consiglio dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei Soci,
nella prima riunione utile. Se non si procedesse a cooptazione, rimarrebbero in carica i soli
amministratori rimasti, sempreché siano in maggioranza e in numero superiore o uguale a tre.
Art. 29
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta di
almeno un terzo dei membri in carica.
Esso viene convocato, presso la sede o altro luogo da designarsi purché in Lombardia, dal
Presidente almeno quindici giorni prima a mezzo raccomandata o avviso esposto nei locali
sociali; in casi di urgenza o necessità è convocato mezzo fax o telex con preavviso di otto
giorni.
Esso delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con il voto
della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente Statuto in tema
di modifiche statutarie e di scioglimento.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito
libro e sottoscritto dal Presidente e da un segretario che per ogni adunanza è designato dal
Presidente medesimo.
Art. 30
Il Consiglio Direttivo:
- provvede all'amministrazione sociale e alla disciplina interna dell'Associazione;
- stabilisce le norme dell'attività sociale;
- può redigere uno o più regolamenti interni per disciplinare meglio alcuni aspetti, settori e
comitati dell'associazione;
- nomina al suo interno il Vice-Presidente;
- nomina al suo interno un Segretario Amministrativo responsabile della tenuta della contabilità
dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione, sulla sospensione e sull'esclusione dei soci a norma dell'art. 12
dello Statuto;
- compila il progetto di rendiconto;
- predisporre il nuovo programma di attività di ogni anno;
- stabilire le tasse di iscrizione e le quote di associazione dovute dai soci;
- delibera su ogni altra materia non riservata all'Assemblea;
- si occupa di comunicare ai soci la data dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
DEL PRESIDENTE
Art. 31
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 32
Il Presidente:
- è il solo ad avere la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma singola, comprese le
operazioni che potranno essere poste in essere con gli istituti di credito, le assicurazioni, i
singoli professionisti, e ogni altro organismo dotato o meno di personalità giuridica.
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e da attuazione alle deliberazione del medesimo;

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- adotta in caso di assoluta urgenza i provvedimenti inderogabili sottoponendoli al Consiglio per
la ratifica entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la
seduta immediatamente successiva.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.
In caso di sua assenza, o di impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice-
Presidente.
Il Presidente può comunque in ogni momento delegare, o richiedere la firma congiunta del
Vice-Presidente e di qualsiasi altro amministratore, per le operazioni con gli istituti di credito e
le assicurazioni.
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 33
Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due
supplenti (questi due subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
Art. 34
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Il collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 35
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti,
partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di
parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione
e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti.
I controlli dovranno essere effettuati almeno tre volte per ogni esercizio.
DELLE MODIFICHE STATUTARIE
Art. 36
L'Atto Costitutivo o lo Statuto vengono modificati in sede d'Assemblea Straordinaria con il
voto favorevole dei due terzi degli amministratori, e dei due terzi dei soci dell'Associazione in
sede di prima convocazione, o dei due terzi dei soci presenti in sede di seconda convocazione.
DELLA DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 37
L'Associazione ha durata illimitata; solo una decisione dell'Assemblea dei Soci e del
Consiglio Direttivo potrebbe causare lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 38
Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci,
unito alla determinazione del Patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.
In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci devolverà il Patrimonio rimasto ad un'altra
Associazione che persegue il medesimo fine, o in mancanza a fini di pubblica utilità secondo la
legge in vigore.
Art. 39
Per quanto non disposto dal presente Statuto, l'Associazione si riserva di applicare la
legislazione nazionale, locale e comunitaria in vigore in quel momento.

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